SRL Semplificata: come aprirla, vantaggi e svantaggi

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Conviene creare una SRL Semplificata? Che cos’è la SRL Semplificata e cosa differisce da quella tradizionale? La Srls è una società di capitale che può essere considerata un “alter ego” della tradizionale Società a responsabilità limitata (Srl), è stata ideata e introdotta nel diritto societario per le Start up e per fare fronte alle esigenze dei giovani imprenditori che decidono di avviare un business.

Si sente spesso affermare che vi è la possibilità di aprirla con 1 solo Euro, è possibile? Pur essendo una Società di Capitali, non è così riduttivo e semplicistico aprire una Srls e occorre sempre e comunque analizzare i suoi vantaggi e svantaggi.

È importantissimo analizzare la disciplina giuridica della SRL Semplificata prima di procedere con l’apertura e questa guida si propone di essere un utilissimo supporto nella spiegazione della disciplina normativa di riferimento, nella comprensione di come funziona una SRLS, se effettivamente si può aprirla con 1 euro, quali sono i reali costi da sostenere, i vantaggi e gli svantaggi. Segui la presente guida e capirai che la Srls è ideale per la tua attività d’impresa.

SRL Semplificata: normativa di riferimento

SRL Semplificata è una società di capitali, “alter ego” della tradizionale Società a Responsabilità Semplice (SRL) introdotta con il decreto Liberalizzazioni D.L. n. 1 del 2012, al fine di favorire l’accesso all’attività di business da parte dei giovani e dei meno giovani che intendono avviare un’attività imprenditoriale in proprio.

Nel diritto commerciale italiano (diritto societario) la società a responsabilità limitata semplificata è una “veste giuridica” che è stata introdotta dall’art. 2463-bis del Codice Civile, aggiunto ad opera dell’art. 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n° 1 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività“, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012 n° 27.

L’articolo 2463-bis del Codice civile recita:

La società a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche […].

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci;

Le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.”.

Il dettato normativo contenuto all’articolo 2436-bis fornisce una serie di utilissime informazioni che consentono di capire che, pur trattandosi di una Società di Capitali, la Srls può essere costituita con uno Statuto standard a partire dal 29 agosto 2012.

La campagna informativa e pubblicitaria “Con1Euro” promossa dal Governo ha avuto come obiettivo quello di diffondere, attraverso i media e i social network, la nuova forma giuridica che una qualsiasi Start up può assumere.

In effetti, si tratta di un nuovo modello di fare impresa introdotta dal Decreto Liberalizzazioni, che ha l’intento riformistico di favorire l’entrata nel mondo del lavoro dei giovani e di tutti coloro (anche over 35enni) che vogliano aprire un’attività imprenditoriale.

Differenze SRL e SRL Semplificata: quali sono?

Dato che la SRL Semplificata è una valida alternativa da valutare rispetto alla canonica Società a Responsabilità Sociale, è assolutamente importante capire le differenze che intercorrono tra le due società di capitale.

L’apertura di una SRL è sottoposta a determinati requisiti come: il versamento di capitale minimo di 10.000 euro (art. 2463, comma 2, c.c.) o i conferimenti fatti da ciascun socio anche attraverso il versamento di crediti o con le altre modalità prescritte dall’art. 2463 del Codice civile.

Per quanto concerne l’apertura di una SRL semplificata sono previste caratteristiche maggiormente agevolate che riguardano sia l’ammontare del capitale da versare necessario per costituire la società (solo 1 euro), sia i costi di apertura che sono più esigui e vantaggiosi rispetto al tradizionale modello.

Oltre a questa “apparente” agevolazione nell’avvio della SRL semplificata, si deve tenere debitamente in considerazione che le spese di gestione e le imposte da versare annualmente (Irap, INPS, INAIL etc.) NON sono soggette ad agevolazioni.

Infatti, dal punto di vista del regime fiscale, la Srls paga le imposte in relazione agli utili netti conseguiti nell’esercizio che decorre dal 1˚ gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Srls: Costituzione con atto pubblico

La Srls si costituisce con atto pubblico innanzi al notaio, il quale provvede a registrare l’atto e ad iscrivere la società nel Registro delle imprese ove è ubicata la sede legale. Ogni unità di business deve avere un proprio Codice Fiscale (che coincide con il numero di Partita IVA) e nasce una volta che viene iscritta nel Registro delle Imprese entro 100 giorni dalla costituzione. Si ricorda che senza l’iscrizione nel Registro delle Imprese non si perfeziona la costituzione.

Il Capitale Sociale da versare per la costituzione della Società a Responsabilità Limitata Semplificata può ammontare da un importo minimo di 1 euro fino ad un massimo di 9.999 euro, da sottoscrivere e versare alla data della costituzione.

L’amministrazione spetta necessariamente a uno o più soci ma può essere eletto amministratore anche qualunque soggetto esterno alla S.r.l., purché il suo nome sia indicato nell’atto costitutivo della società stessa.

Vantaggi derivanti dalla costituzione di una SRL Semplificata

La costituzione di un’impresa che assume la personalità giuridica di SRLS consente rispetto alla costituzione di una SRL di beneficiare dell’esenzione dal pagamento dei costi notarili. Inoltre, la Srls è esentata dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti segreteria.

La Srls può iniziare l’attività anche con solo socio ed acquisisce l’«autonomia patrimoniale» che, invece, manca alle Snc o Sas (società di persone), dove l’imprenditore deve rispondere dei debiti societari anche con il patrimonio personale.

Svantaggi derivanti dalla costituzione di una SRL Semplificata

Dopo la costituzione la SRL Semplificata comporta gli stessi oneri di gestione di una SRL ordinaria; inoltre sono dovuti l’imposta di registro, i diritti camerali di prima iscrizione e annuali, i tributi per l’apertura ed il mantenimento della Partita IVA e tutte le altre imposte dovute.

Inoltre, la SRL Semplificata non può dotarsi di un capitale eccedente i 9.999 Euro e le regole di funzionamento e di amministrazione sono già fissate dalla normativa legislativa. Si ricorda che con un capitale sociale così esiguo, la Srls mostra difficoltà nell’accedere al canale del credito bancario per ottenere un finanziamento.

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