Proroga per i versamenti delle imposte, l'annuncio del Mef: ecco lo slittamento

Il Mef ha annunciato che a breve verrà disposta la proroga per i versamenti delle imposte sui redditi scadenti il 30 giugno prossimo. Lo slittamento dei termini di versamento delle imposte scaturenti dai Redditi, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione, trova spazio in un emendamento al D.L. 51/2023. Lo slittamento, però non riguarda tutti i contribuenti.

Proroga per i versamenti delle imposte, l’annuncio del Mef: ecco lo slittamento

Il criterio utilizzato da legislatore, infatti, è a doppio binario: i soggetti non titolari di partita Iva (e non soci/associati) non potranno beneficiare della proroga dei versamenti, ma dovranno versare entro il 30 giugno al fine di non vedersi maggiorato il dovuto, mentre i soggetti titolari di partita Iva, ed i relativi soci, potranno versare entro il 20 luglio senza dovere interessi.

Entrando più nello specifico, potranno versare al 20 di luglio 2023 in prima scadenza, senza alcuna maggiorazione, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze.

Chi potrà beneficiare della proroga

Potranno beneficiare della proroga, come dispone l’emendamento approvato in commissione, anche i soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15luglio 2011, n. 111.

Nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917” aventi i medesimi requisiti, quindi la proroga riguarda anche i soggetti che applicano il vecchio regime dei minimi e il regime forfettario, oltre ai soci di società che hanno i requisiti per usufruire della proroga dei versamenti.

Gianwalter Laureti

Studio dott. Laureti 

dott.laureti@gmail.com