Nel contesto della gestione condominiale, dove la trasparenza delle comunicazioni è un valore imprescindibile per una buona amministrazione, è altrettanto essenziale comprendere i limiti imposti dalla normativa sulla protezione dei dati personali. Un recente provvedimento del Tribunale di Taranto (sentenza n. 826/2025) ha riportato l’attenzione su una pratica tanto diffusa quanto controversa: l’affissione in bacheca dell’elenco dei condomini morosi, comprensivo di nominativi e importi dovuti.
Il caso giudiziario: un esempio concreto di violazione
Un amministratore di condominio aveva pubblicato in bacheca condominiale l’elenco aggiornato dei condomini in ritardo con il pagamento delle quote, includendo per ciascuno nome, cognome e importo del debito. Il documento era affisso nella bacheca situata all’ingresso dello stabile, visibile a chiunque accedesse agli spazi comuni, comprese persone non condomini (come visitatori, tecnici, addetti alla manutenzione, ecc.).
Un condomino, il cui nome era presente nell’elenco, ha ritenuto violato il proprio diritto alla riservatezza e ha agito in giudizio. Il Tribunale di Taranto gli ha dato ragione, riconoscendo la violazione della normativa privacy e condannando l’amministratore a risarcire il danno non patrimoniale.
Il quadro normativo: il trattamento lecito dei dati in ambito condominiale
1. GDPR – Regolamento UE 2016/679
Il GDPR, pienamente applicabile anche al contesto condominiale, stabilisce principi precisi per il trattamento dei dati personali:
- liceità, correttezza e trasparenza (art. 5.1.a);
- limitazione della finalità (art. 5.1.b): i dati devono essere raccolti per finalità determinate e legittime;
- minimizzazione dei dati (art. 5.1.c): devono essere trattati solo i dati strettamente necessari;
- limitazione della conservazione e sicurezza (art. 5.1.e-f).
Nel caso di specie, l’affissione del nominativo associato al debito non solo non era necessaria, ma costituiva una diffusione non autorizzata.
2. Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003, aggiornato dal D.lgs. 101/2018)
In particolare:
Art. 2-terdecies: tutela della dignità e della riservatezza dell’interessato;
Art. 15: riconosce il diritto dell’interessato al risarcimento per danni derivanti da trattamento illecito.
3. Art. 63 disp. att. c.c. – Rapporti con i creditori del condominio
Questo articolo consente all’amministratore di comunicare ai creditori non soddisfatti i dati dei condomini morosi solo su richiesta e per finalità strettamente connesse al recupero del credito.
Quindi: l’obbligo legale dell’amministratore di recuperare i crediti (ex art. 1129 c.c.) non giustifica una pubblicazione generalizzata dei dati personali in bacheca.
Perché la pubblicazione in bacheca è illecita?
Secondo la giurisprudenza e le linee guida del Garante Privacy, la bacheca condominiale è da considerarsi un mezzo di comunicazione potenzialmente pubblico. Qualsiasi persona che accede allo stabile può venirne a conoscenza, e ciò rende l’informazione “diffusa” e non solo “comunicata” ai condomini.
La proporzionalità e la pertinenza del trattamento vengono meno nel momento in cui si rende accessibile a terzi un dato che riguarda la posizione debitoria privata di un soggetto.
La Corte ha così affermato un principio chiaro:
“L’interesse dell’amministrazione condominiale alla gestione efficiente dei pagamenti non può prevalere sul diritto fondamentale alla protezione dei dati personali, se esistono mezzi alternativi e meno invasivi per raggiungere lo stesso scopo.”
Quali pratiche sono consentite?
Sì a:
- Inserire i dati dei morosi nei documenti contabili allegati alla convocazione dell’assemblea, se distribuiti solo ai condomini;
- Comunicazioni personali tramite email o PEC;
- Decreto ingiuntivo per la riscossione entro i 6 mesi previsti dall’art. 1129 c.c.;
- Risposta riservata a richieste dei creditori, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.
No a:
- Affissione pubblica dei nomi in bacheca;
- Comunicazioni scritte lasciate nelle cassette postali visibili a terzi;
- Messaggi vocali o verbali in assemblea senza giustificato motivo.
Il condominio è una comunità, ma non una zona franca
L’episodio giudicato dal Tribunale di Taranto offre un’occasione importante per sensibilizzare amministratori e condomini sull’importanza del rispetto della normativa privacy. Il condominio non è una zona franca, e l’amministratore è a tutti gli effetti un titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4 GDPR.
Ogni azione che coinvolga il trattamento di dati personali richiede:
- finalità lecita e documentata;
- strumenti proporzionati e riservati;
- tracciabilità delle comunicazioni;
- informativa agli interessati (art. 13 GDPR).
Conclusione: informare sì, ma con riservatezza
La trasparenza nella gestione condominiale è un valore, ma deve convivere con il rispetto della dignità e della riservatezza delle persone. Chi amministra un condominio è chiamato a una professionalità sempre più ampia: non solo contabilità e mediazione, ma anche conoscenza della normativa privacy e delle sue implicazioni operative.
Affiggere i nomi dei morosi in bacheca è una scorciatoia rischiosa. La corretta via è quella del dialogo riservato, della procedura legale e del rispetto della legge.