Legge di Bilancio 2023 regime forfettario

Il comma 54 della Legge di Bilancio 2023 prevede l’innalzamento da 65 mila euro a 85 mila euro della soglia di ricavi e compensi per l’accesso o la permanenza nel regime forfettario. La disposizione prevede, che chi abbia maturato compensi superiori ad euro 85 mila e inferiori ad euro 100mila, fuoriesca dal regime forfettario a partire dall’anno successivo, mentre chi superi la soglia dei 100 mila euro di ricavi o compensi, fuoriesca dal regime forfettario nello stesso anno.

Legge di Bilancio 2023: innalzamento della soglia del regime forfettario

Conseguentemente sarà dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite, e le operazioni successive saranno, inoltre, assoggettate a ritenuta d’acconto. La norma, lettera a), modifica il comma 54, dell’articolo 1, della legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che istituisce per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva di quelle dovute con aliquota al 15 per cento oppure al 5 per cento in caso di start-up.

La lettera a) del comma 54, della legge sopra richiamata, come modificata, porta a 85mila euro (rispetto al precedente limite previsto a 65mila euro) il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per accedere al regime forfettario agevolato. La norma in questione non modifica tutti gli altri requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime. La disciplina del regime forfetario è riservata alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20mila euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori.

Ecco gli sconti fiscali previsti

In estrema sintesi, l’accesso a tale regime comporta i seguenti sconti fiscali: determinazione agevolata del reddito imponibile mediante l’applicazione, ai ricavi conseguiti o compensi percepiti, di un coefficiente di redditività stabilito ex lege sulla base codice attività, con deduzione dei contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico; applicazione al reddito imponibile di un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).

Gianwalter Laureti

Studio dott. Laureti 

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