La normativa sul telelavoro

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La normativa sul telelavoro da casa 

Anche il telelavoro è disciplinato da una normativa di Legge che regolamenta la formazione, la sicurezza e salute del lavoratore che si approccia a questo tipo di lavoro.

La normativa sul telelavoro ha delle regole ben precise da seguire.

Vediamo quali sono le regole della normativa sul telelavoro:

  • Libertà di scelta per lavoratore e datore di lavoro: quando viene proposto il telelavoro, in ogni caso dev’essere consono a ciò che si è sempre svolto in ufficio. Comunque, il lavoratore deve accettare o meno liberamente l’offerta: idem se è il dipendente a proporlo al datore di lavoro;
  • Volontà e la libertà nel passaggio al telelavoro: secondo l’art. 2 dell’Accordo Interconfederale, il telelavoro, dev’essere una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore;
  • Reversibilità del rapporto di lavoro: nel caso il telelavoro non sia quello per cui si è stati assunti in precedenza, il dipendente, può anche decidere di lasciare (reversibile per effetto di accordo individuale e/o collettivo). A questo punto, il lavoratore, può tornare a lavorare in azienda;
  • Dovere di informazione del datore di lavoro: in base all’Accordo Interconfederale, il datore di lavoro deve fornire al telelavoratore, le informazioni secondo la direttiva 91/533/CEE;
  • Formazione del telelavoratore: il datore di lavoro, secondo l’art. 9 dell’Accordo interconfederale del 9 luglio 2004, deve formare il telelavoratore in modo che possa usare gli strumenti tecnici che avrà a disposizione;
  • Parità di diritti…dall’orario di lavoro al diritto alla salute e sicurezza: il telelavoratore ha gli stessi diritti (garantiti dalla legislazione e dal contratto collettivo) previsti al lavoratore che svolge il suo lavoro in azienda;
  • L’orario di lavoro e la reperibilità nel telelavoro: le ore di lavoro devono essere pari all’orario dei lavoratori interni all’azienda;
  • Organizzazione del lavoro e rientri periodici in azienda: la quantità di lavoro dev’essere uguale a quello dei lavoratori interni all’azienda. Inoltre, il titolare, deve anche garantire al telelavoratore, la sicurezza delle misure di prevenzione per evitare l’isolamento rispetto agli altri lavoratori (opportunità di incontri fra colleghi in azienda);
  • Diritti sindacali e collettivi del telelavoratore: per le attività sindacali, il telelavoratore ha diritto ad accedere alle attività che si svolgono in azienda (anche tramite internet).
  • Riservatezza, salute e sicurezza nel contratto di telelavoro: il telelavoratore, deve avere cura degli strumenti di lavoro che gli sono affidati e ha l’obbligo di non diffondere materiale illegale tramite internet. Invece, il datore di lavoro, deve rispettare il diritto di riservatezza del telelavoratore;
  • Salute e sicurezza sul lavoro a domicilio: secondo l’art. 7 dell’Accordo interconfederale, anche ai telelavoratori, si applicano le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute come per i lavoratori che lavorano in azienda;
  • Esposizione a videoterminali: il datore di lavoro deve occuparsi della formazione del telelavoratore per l’uso corretto dei videoterminali. Inoltre, deve fare anche delle pause dal lavoro nel caso ci sia un uso prolungato del computer secondo quello che ha stabilito  la normativa del D. Lgs. 81/2008;
  • Controlli e ispezioni presso il domicilio del lavoratore: l’art. 7 dell’Accordo interconfederale, autorizza il titolare, ad accedere al luogo dove viene svolto il telelavoro per verificare se è stata applicata la giusta disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro secondo il D. Lgs. 81/2008;
  • Il preavviso ed il consenso del lavoratore: il lavoratore prima di ricevere una visita di controllo dev’essere avvisato dal datore di lavoro e deve dare anche il consenso;
  • Costi a carico del datore di lavoro: i costi per strutturare il domicilio del lavoratore dev’essere sostenuto dal titolare. Il lavoratore non deve cacciare fuori neanche un centesimo;
  • Strumenti di lavoro del datore: di tutti gli strumenti necessari al telelavoratore se ne deve occupare il datore di lavoro. Anche in questo caso, il lavoratore, non deve sostenere spese economiche: incluse quelle che riguardano la sicurezza e la copertura dell’assicurazione. Tutto è a carico dell’azienda;
  • Responsabilità sugli strumenti di lavoro: l’art. 6 dell’Accordo interconfederale stabilisce che la responsabilità degli strumenti dev’essere decisa quando al dipendente viene comunicato che dovrà iniziare con il telelavoro a domicilio;
  • Il telelavoro con mezzi propri: se il lavoro viene svolto con strumenti propri, secondo l’art.6, il datore di lavoro deve provvedere a coprire i costi attribuiti al lavoro;
  • Protezione dei dati: L’art. 4 dell’Accordo interconfederale sostiene che le spese per la protezione dei dati usati sono tutte a carico dell’azienda. Invece, per il rispetto dei dati utilizzati ne risponde il lavoratore: nel caso ci siano delle violazioni, saranno applicate delle sanzioni;
  • Il datore di lavoro ripara i guasti: anche nel caso ci siano interruzioni del circuito telematico, guasti al pc o perdita di dati, sarà tutto a carico del titolare. Il lavoratore è tenuto ad avvisare il datore di lavoro e chi se ni occupa delle strumentalizzazioni aziendali. Ovviamente che le cause siano accidentali e quindi, non ci siano responsabilità da parte del lavoratore;
  • Le controversie ed il giudice competente nel telelavoro: la Cassazione, in una sentenza del 1999, precisa che per per il telelavoro da casa, è importante il luogo dove venga svolto il lavoro se si tratta sempre di un lavoro alle dipendenze dell’azienda.
Francesco Bruschetta
Francesco Bruschetta
Ciao sono Francesco ma tutti mi chiamano Bruce e sono un copywriter. Ho la passione per la comunicazione web, la seo, il web design e perchè no, anche per i film di Charli Chaplin e le scampagnate con la mia mountain bike Cube

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