Imprese turistiche stagionali con periodi di inattività
L’Ispettorato del Lavoro ha risolto la nota che riguarda le imprese turistiche stagionali con periodi di inattività a cui fa riferimento l’art. 48 del D.P.R. n. 1525/1963.
Questa nota, riguarda, la possibilità di redigere contratti a tempo indeterminato, senza che comprometta la denominazione del termine “stagionale”.
Che risposta ha ottenuto l’Ispettorato del Lavoro?
Assunzione stagionale con contratto a termine
L’assunzione stagionale con contratto a termine è possibile ma bisogna fare attenzione perché ci sono delle regole da seguire rispetto ai contratti di assunzione normali.
Ecco quali sono:
- Se si tratta di un lavoratore che ha già dei rapporti di lavoro stagionali e viene assunto con contratto a termine “normale”, bisogna che si inserisca una delle causali previste dall’art. 19 del D.L.vo n. 81/2015 perché si tratta di un altro contratto a termine tra le parti. Si deve anche rispettare il distacco dei 10 o 20 giorni e si deve tenere anche una contabilità separata per il calcolo dei 24 mesi complessivi che riguardano le mansioni inerenti lo stesso livello di inquadramento;
- Se si tratta di un lavoratore ha rapporti di lavoro a termine “normali” e viene assunto con un contratto stagionale secondo il D.P.R. n. 1525/1963 o dalla contrattazione collettiva non c’è bisogno di inserire nessuna causale perché non esiste nessun “stop and go” ed il calcolo della durata dei rapporti stagionali avviene direttamente separati dagli altri. Il diritto di precedenza di un contratto stagionale va esercitato per iscritto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.
Cosa tratta la contrattazione collettiva nazionale?
L’art. 44, comma 5, del D.L.vo n. 81/2015, dà la possibilità alla contrattazione collettiva nazionale, di avere delle modalità specifiche nello svolgimento del contratto di apprendistato (anche a tempo determinato per cicli stagionali): questo è possibile solo nel settore turistico/alberghiero.
Conclusioni