Informazioni sulle imprese turistiche con periodi di inattività

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Imprese turistiche stagionali con periodi di inattività

L’Ispettorato del Lavoro ha risolto la nota che riguarda le imprese turistiche stagionali con periodi di inattività a cui fa riferimento l’art. 48 del D.P.R. n. 1525/1963.

Questa nota, riguarda, la possibilità di redigere contratti a tempo indeterminato, senza che comprometta la denominazione del termine “stagionale”.

Che risposta ha ottenuto l’Ispettorato del Lavoro?

La risposta è stata positiva perché, queste aziende, devono prepararsi in anticipo (durante i mesi di chiusura) alla stagione in cui devono lavorare.
Non si è parlato del periodo di inattività (non inferiore, nell’anno solare, a 70 giorni continuativi o a 120 non continuativi).

Assunzione stagionale con contratto a termine

L’assunzione stagionale con contratto a termine è possibile ma bisogna fare attenzione perché ci sono delle regole da seguire rispetto ai contratti di assunzione normali.

Ecco quali sono:

  • Se si tratta di un lavoratore che ha già dei rapporti di lavoro stagionali e viene assunto con contratto a termine “normale”, bisogna che si inserisca una delle causali previste dall’art. 19 del D.L.vo n. 81/2015 perché si tratta di un altro contratto a termine tra le parti. Si deve anche rispettare il distacco dei 10 o 20 giorni e si deve tenere anche una contabilità separata per il calcolo dei 24 mesi complessivi che riguardano le mansioni inerenti lo stesso livello di inquadramento;
  • Se si tratta di un lavoratore ha rapporti di lavoro a termine “normali” e viene assunto con un contratto stagionale secondo il D.P.R. n. 1525/1963 o dalla contrattazione collettiva non c’è bisogno di inserire nessuna causale perché non esiste nessun “stop and go” ed il calcolo della durata dei rapporti stagionali avviene direttamente separati dagli altri. Il diritto di precedenza di un contratto stagionale va esercitato per iscritto entro 3 mesi dalla cessazione del rapporto.

Cosa tratta la contrattazione collettiva nazionale?

L’art. 44, comma 5, del D.L.vo n. 81/2015, dà la possibilità alla contrattazione collettiva nazionale, di avere delle modalità specifiche nello svolgimento del contratto di apprendistato (anche a tempo determinato per cicli stagionali): questo è possibile solo nel settore turistico/alberghiero.

Questo è possibile anche dal contratto di apprendistato di primo livello, che nell’art. 43.
Per il calcolo dell’aliquota per il collocamento obbligatorio, esiste una disposizione che unisce i contratti a termine stagionali con quelli a tempo determinato normali prevista dall’art. 3 della legge n. 68/1999 che riguarda le dimensioni dell’impresa, gli assunti a tempo determinato si calcolano se la durata del rapporto supera i 6 mesi.

Conclusioni

Come abbiamo visto, le direttive sono diverse e le differenze sono molto sottili fra loro.
Quindi bisogna fare molta attenzione a come si prosegue nelle assunzioni e nei tipi di contratti.

 

Francesco Bruschetta
Francesco Bruschetta
Ciao sono Francesco ma tutti mi chiamano Bruce e sono un copywriter. Ho la passione per la comunicazione web, la seo, il web design e perchè no, anche per i film di Charli Chaplin e le scampagnate con la mia mountain bike Cube

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