Il licenziamento nel lavoro a domicilio

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Lavoro a domicilio: il licenziamento

Per quanto riguarda, il licenziamento del lavoro a domicilio, ci sono state varie dottrine di pensiero contrastanti.

Ciò, risulta soprattutto, in materia di tutela contro il licenziamento: tutela reale e tutela obbligatoria derivanti dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 1970).

La giurisprudenza di legittimità, ha sempre ritenuto che nel lavoro a domicilio, la disciplina dei licenziamenti (Legge n. 604/66, Legge n. 300/70 e Legge n. 108/90), è ammessa solo nel caso di una continuità di prestazione con un normale orario di lavoro nel settore lavorativo a cui si appartiene (Cass. n. 1570/1981 e n. 615/1987).

In base all’orientamento dottrinale, il lavoro a domicilio, è incluso nella categoria del lavoro autonomo e quindi non si possono applicare le regole dei licenziamenti.

Ma, secondo un altro tipo di orientamento, la disciplina dei licenziamenti è sempre applicabile dato che l’unica diversità, rispetto allo svolgimento del lavoro è solo il luogo di riferimento (domicilio del lavoratore).

Invece, secondo l’orientamento di merito, il licenziamento senza motivo è concesso: non c’è bisogno né del preavviso e né dell’indennità di preavviso del lavoro a domicilio in quanto il lavoratore lavora a cottimo.

Cos’è la tutela reale?

Per tutela reale (ex art. 18 Statuto dei lavoratori), si intende una garanzia a favore dei lavoratori dipendenti.

La sua applicazione avviene quando ci si accerta che il licenziamento è inefficace per difetto di forma scritta o per omessa comunicazione.

La si mette in pratica quando l’azienda ha più di 15 dipendenti.

Cos’è la tutela obbligatoria?

La tutela obbligatoria consiste nel diritto del lavoratore licenziato ingiustamente ad ottenere un risarcimento in denaro ma anche ad essere reintegrato nell’azienda per riprendere a lavorare con la medesima mansione.

Quindi, viene azzerato del tutto, il recesso dal lavoro.

Si applica alle aziende con meno di 15 dipendenti.

L’esclusione della tutela sul licenziamento nel lavoro a domicilio

La Cassazione, con alcune sentenze, ha chiarito che la disciplina riguardante il licenziamento con la legge n. 604 del 1966 e le tutele dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, non è applicabile nel lavoro subordinato a domicilio.

La continuità di prestazione

Però, la Cassazione, ha spiegato che la continuità di prestazione, non la si può applicare se non c’è un accordo tra le parti per un concreto e continuativo svolgimento del rapporto di lavoro.

Questa continuità, dev’essere valutata in base alla durata del rapporto e dell’orario lavorativo secondo il settore di appartenenza.

Il lavoratore deve dimostrare di essere assunto come sottoposto all’orario di lavoro come i lavoratori interni all’azienda e che il suo lavoro a domicilio era solo per una variazione del luogo in cui svolgere il lavoro.

 

Francesco Bruschetta
Francesco Bruschetta
Ciao sono Francesco ma tutti mi chiamano Bruce e sono un copywriter. Ho la passione per la comunicazione web, la seo, il web design e perchè no, anche per i film di Charli Chaplin e le scampagnate con la mia mountain bike Cube

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