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La partecipazione a una gara d’appalto per le imprese presuppone un’attenta lettura del bando di gara, inteso come atto amministrativo con cui la stazione appaltante indice una procedura di selezione di un contraente a cui affidare l’esecuzione di un’opera, la prestazione di beni e servizi. Il bando di gara, insieme agli altri documenti predisposti dalla stazione appaltante, vale a dire capitolato, disciplinare di gara e allegati, detta le regole e le prescrizioni per il corretto dispiego del procedimento competitivo in questione.

Disciplinare di gara d’appalto per le imprese

Le imprese che intendono partecipare a una gara d’appalto trovano tutte le indicazioni in merito alla documentazione da consegnare, termini e modalità di presentazione dell’offerta nel disciplinare di gara, documento allegato al bando di gara che descrive nel dettaglio le norme di svolgimento della procedura, genericamente enunciate nel bando.

Se prima l’operatore economico interessato a concludere un contratto d’appalto presentava la propria candidatura mediante consegna del plico a mano o a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo indicato nella documentazione di gara, oggi l’iter in questione è esclusivamente telematico. La partecipazione alla gara avviene attraverso l’intermediazione di una centrale d’acquisti o mediante piattaforme elettroniche, la cui adesione presuppone l’accreditamento al portale scelto dall’amministrazione che indice il bando.

Solitamente la documentazione di gara è ripartita in tre buste diverse, oggi files, contenenti i documenti amministrativi, l’offerta tecnica e l’offerta economica.

Gara d’appalto per le imprese: la documentazione amministrativa

L’impresa nel file dedicato alla “Documentazione amministrativa” presenta anzitutto la propria istanza di partecipazione e, mediante apposita autodichiarazione, attesta il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti nel bando di gara. L’operatore economico nel dettaglio dichiara così la propria affidabilità economico-finanziaria, l’assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, l’assenza di provvedimenti antimafia o di gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, in materia ambientale e sociale, la propria regolarità fiscale, contributiva e professionale.

Il possesso dei requisiti appena menzionato è provato anche mediante PassOe, codice numerico che l’operatore economico acquisisce e trasmette alla stazione appaltante, nonché mediante Attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (Soa), con cui si comprova la capacità dell’impresa di eseguire opere pubbliche di lavori a base d’asta superiore a euro 150mila.

Se a rispondere alla gara è un consorzio o un’impresa non ancora costituita, occorre presentare una dichiarazione di impegno, con cui in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori si assumono l’impegno di conferire mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Nella documentazione amministrativa dovranno inoltre essere inseriti: documento comprovante la prestazione di garanzia provvisoria, fornita nella maggior parte dei casi con fideiussione, a cui si corredano talune clausole contrattuali che consentono alla stazione appaltante l’incameramento della garanzia prestata senza l’opposizione di cause ostative né limiti temporali; copia della ricevuta di pagamento del contributo per l’Anac, i cui importi sono stati aggiornati con la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021; infine, ove richiesto dal bando, attestazione di avvenuto sopralluogo.

Avvalimento

L’articolo 89 del d. lgs. 50/2016, meglio conosciuto come Codice dei Contratti pubblici, riconosce la possibilità per gli operatori economici di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti per partecipare ad una specifica gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In altre parole, l’impresa sprovvista dei requisiti previsti dal bando di gara può legittimamente ricorrere alla capacità di altri soggetti esistenti sul mercato per partecipare alla gara d’appalto.

In questo caso gli operatori che intendono ricorrere all’avvalimento, dovranno allegare oltre alla domanda di partecipazione e all’eventuale attestazione Soa dell’impresa ausiliaria, il contratto di avvalimento e una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria attestante il possesso dei requisiti generali, dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Quest’ultima sarà, inoltre, tenuta a sottoscrivere una dichiarazione con cui si obbliga a mettere a disposizione le risorse necessarie per l’esecuzione dei lavori per tutta la durata dell’appalto.

L’offerta tecnica e l’offerta economica

Per i bandi di gara che prevedono il criterio dell’aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il progetto tecnico rappresenta lo strumento mediante il quale l’impresa spiega i caratteri essenziali del progetto che intende eseguire, indicando il piano di lavoro, le risorse da impiegare, le fasi previste e le ore di lavoro necessarie. Nell’offerta economica, invece, l’operatore riporta l’importo ribassato o la percentuale di ribasso rispetto all’importo fissato a base d’asta e, per le tipologie di bandi che lo richiedono, anche il costo della manodopera e degli oneri di sicurezza.

Quanto al rapporto tra offerta tecnica e offerta economica, la giurisprudenza è concorde nell’affermare la vigenza del divieto di commistione tra le due. La netta separazione tra l’offerta tecnica e quella economica trova la sua giustificazione nell’esigenza di preservare la trasparenza, l’imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa.

Maria Di Poto