Le leggi contrattuali nel tempo
Ancora, oggi, in Italia, le leggi contrattuali riguardanti i contratti stagionali, si riferiscono prevalentemente al settore agricolo ed industriale.
Leggi che riguardano ancora il 1960 e che si riflettevano proprio per quegli anni.
Le leggi dei contratti stagionali dal 1960 ad oggi
In realtà, un decreto che rende più attuali le leggi previste per il lavoro stagionale, esistono.
La legge sarebbe l’art. 21, comma 2, del D.L.vo n. 81/2015 in cui si chiede al Ministro del Lavoro, un decreto che vuole rendere più attuale una legge del 1963.
Ma, nonostante siano passati anni e tanti ministri, nulla di nuovo c’è stato soprattutto perché la legge è ancora disciplinata dal D.P.R. n. 1525/1963.
Purtroppo, non è solo questo il ritardo che si è avuto, perché nel lavoro stagionale, dal 2004, esiste un D.M. provvisorio che richiama “ratione materiae” il R.D. n. 2657/1923 ( centenario ed abrogato nel 2008) che definisce le attività lavorative saltuarie senza mai aver aggiornato i contratti collettivi.
Deroghe delle leggi dei contratti stagionali
Nel corso degli anni, sono stati “scoperti” altri tipi di lavori stagionali che sono soggetti anche loro ai contratti di lavoro stagionale.
Infatti, l’Ispettorato del lavoro, fa notare che:
- Le norme sullo “stop and go”, 10 o 20 giorni a seconda che il precedente rapporto di lavoro sia durato fino a 6 mesi o superiore, non hanno delle leggi per il rinnovo dei contratti sia per il D.P.R. n. 1525/1963 che nei contratti collettivi. L’art. 51 del D.L.vo n. 80/2015 considera che sia gli accordi nazionali, che quelli territoriali e quelli aziendali non sono dei contratti che si può tramutare in contratti per attività stagionale;
- L’art. 19 comma 2 afferma che non esiste alcun limite di durata per i contratti di lavoro stagionale (anche in somministrazione);
- L’art. 21 comma 01 sostiene che, i contratti a tempo determinato per il lavoro stagionale, possono essere prorogati o rinnovati anche in assenza delle causali;
- L’art. 23, comma 2, esclude i contatti stagionali dai contratti a termine stipulabili nell’anno;
- I lavoratori delle fondazioni lirico sinfoniche ex D.L.vo n. 367/1996 ed ex legge n. 310/2003 assunti ed impiegati nei lavori stagionali sono classificati nell’art. 29 comma 3. In questo caso si trova applicazione di concetto di stagionalità nell’art. 21 comma 2. L’art. 29, comma 3-bis, divide i lavori stagionali dalle assunzioni dei lavori a termine, per un massimo di 48 mesi, con una legge precisa che è seguente ad una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Giustizia Europea nei confronti dell’Italia.
Conclusioni
Gli articoli di legge che stanno l’argomento sono molto esplicativi e precisi: non tralasciano assolutamente nessun particolare.
Anzi, mettono in chiaro tutto, proprio per non lasciare i lavoratori nel dubbio che il contratto eseguito non sia valido a tutti gli effetti di legge.