Nell’attuale scenario molte imprese, soprattutto di piccole e medie dimensioni, per rimanere competitive sviluppano partnership ed alleanze strategiche che possono assumere diverse forme, tra queste troviamo le reti d’impresa, che consentono di creare un’azienda “reticolare”, di dimensioni più grandi con tutti i vantaggi annessi. È possibile competere con il contratto di Rete tra imprese? Quali sono i principali vantaggi rispetto alle altre forme di collaborazione? Scopriamolo in questa guida dedicata.
Definizione di Contratto di Rete
Il contratto di rete è “un negozio giuridico che genera un’aggregazione tra imprese finalizzata alla collaborazione reciproca, per accrescere individualmente e collettivamente la capacità innovativa e competitiva sul mercato. Attraverso la sottoscrizione di un contratto detto “di rete”, gli imprenditori s’impegnano reciprocamente, in attuazione di un programma comune, a collaborare in forme ed ambiti attinenti le proprie attività, scambiando informazioni e/o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica e/o realizzando in comune attività attinenti l’oggetto di ciascuna impresa”.
Contratto Rete di impresa: quali sono i vantaggi rispetto alle altre forme di collaborazione?
Il contratto Rete di impresa garantisce il mantenimento dell’indipendenza e dell’autonomia decisionale per ogni unità produttiva, che rimarrà responsabile delle proprie decisioni strategiche. Il contratto di rete può essere stipulato anche tra Enti pubblici che espletano un’attività non necessariamente commerciale oppure tra aziende che non perseguono obiettivi di lucro. Ciò che differenzia il contratto d’impresa rispetto ad altre forme di collaborazione (come ad esempio joint ventures, consorzi, gruppi d’imprese) è la presenza di obiettivi di crescita e non sulla mera suddivisione dei guadagni. Gli obiettivi di crescita possono riguardare, ad esempio, lo sviluppo o l’accesso a nuove tecnologie oppure tutto ciò che potrebbe in qualche modo comportare un aumento della propria competitività a livello nazionale ed internazionale.
Disciplina normativa del Contratto di Rete
Il contratto di rete è stato introdotto in Italia nel 2009 con la Legge n. 33 del 9 aprile che disciplina una forma di collaborazione tra imprenditori che può prevedere: la collaborazione in determinati ambiti professionali e con l’utilizzo di specifiche modalità, lo scambio di informazioni o di prestazioni industriali, commerciali, tecniche, tecnologiche, l’esercitare insieme una o più attività.
In termini più concreti, è possibile affermare che la collaborazione delle imprese si può esplicitare attraverso:
- attività di coordinamento per ottenere migliori interazioni con i soggetti esterni alla rete
- attività strumentali che hanno come obiettivo quello di raggiungere dei risultati di interesse comune che posso riguardare la vendita, la gestione della logistica o delle piattaforme telematiche, la promozione di beni, di servizi e di marchi
- attività complementari in relazione principalmente alla partecipazione a gare ed appalti
Per quello che riguarda, invece, lo scambio delle informazioni, queste possono essere di natura commerciale, relative alla produzione o alla ricerca e allo sviluppo di determinati prodotti o servizi. Lo scambio delle prestazioni, invece, può venire quando si decide di assegnare determinate attività a specifici segmenti della filiera che possono essere considerati più adatti allo svolgimento di specifiche procedure. Il contratto di rete deve essere presentato in forma scritta e in forma di atto pubblico attraverso l’iscrizione al Registro delle imprese. Inoltre, è necessario esplicitare, mediante atto pubblico e/o scrittura privata autenticata, anche eventuali modifiche del contratto, con particolare riferimento alle nuove adesioni al contratto di rete. Tale contratto, infatti, ha una struttura “aperta”: ciò significa che i nuovi imprenditori aderenti possono accedere alla rete secondo criteri di adesione ben definiti, che possono prevedere l’approvazione sulla base del parere della maggioranza dei membri oppure dell’unanimità degli stessi. Nel contratto deve essere riportato obbligatoriamente il nome, la ditta la ragione o denominazione sociale di ogni contraente, l’indicazione degli obiettivi strategici che si intende perseguire, la definizione di un programma di rete con i rispettivi diritti e obblighi di ogni partecipante e le modalità di raggiungimento degli obiettivi, la durata del contratto, le modalità di adesione degli altri imprenditori e le regole per la presa di decisioni relative a tematiche o problematiche di interesse comune.