Assenza alla visita di controllo: come comportarsi il lavoratore?

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Quale dev’essere il comportamento del lavoratore?

E’ prerogativa necessaria, che il lavoratore in malattia, non debba creare un’assenza alla visita di controllo: anzi deve rendersi assolutamente reperibile presso l’indirizzo dichiarato sul certificato di malattia durante le fasce orarie indicate per sia i dipendenti pubblici che per quelli privati, anche per i giorni festivi (comprese le domeniche).

Secondo la Cassazione (sentenza n. 116/1990), il lavoratore dev’essere reperibile anche quando il controllo è stato già effettuato.

Infatti, è diritto dell’azienda, richiedere un ulteriore controllo quando ritiene necessario.

Come comportarsi per l’assenza alla visita di controllo?

Come riferito dall’Inps (circolare n. 147/96), non è assolutamente importante che il lavoratore, informi l’Inps, della sua assenza dalla visita di controllo: deve solo fornire la documentazione che giustifichi la sua assenza.

Ma ci sono alcune categorie di contratti collettivi (tra cui CCNL himici Farmaceutici – Industria e Gomma Plastica – Industria), che prevedono l’obbligo del lavoratore di comunicare in anticipo al datore la propria assenza durante l’orario di reperibilità.

Questo obbligo serve solo per l’integrazione economica a carico dell’azienda.

Cosa deve fare il dipendente?

Nel caso il dipendente sia assente alla visita di controllo, non serve avvisare in tempo l’azienda e l’Inps: basterà solo presentare la documentazione esatta che giustifichi l’assenza alla visita.

La documentazione dev’essere valida secondo le disposizioni del CCNL che prevede la comunicazione all’azienda nelle fasce di reperibilità.

Questo obbligo serve solo per il trattamento di malattia a totale carico del datore di lavoro.

Quali sono le sanzioni disciplinari in caso di assenza alla visita di controllo?

L’assenza ingiustificata, comporta oltre a sanzioni economiche anche il licenziamento per giusta causa dato che si è inadempienti anche nei confronti del datore di lavoro.

La Cassazione, con la sentenza n. 24681/2016, ha ritenuto legittimo che ci sia anche il licenziamento del dipendente che è stato ripetutamente assente alle visite di controllo.

Ciò è valido anche dopo l’applicazione prima sanzione (multa) e di quelle successive (sospensione dal servizio).

Nella valutazione di tutto questo, si tengono presenti anche, le mansioni che il lavoratore assente svolge all’interno dell’azienda perché la situazione cambia perché, l’ipotesi dell’eventuale licenziamento, cambia.

L’eventuale licenziamento richiesto dall’azienda non prevede, in particolare, questa ipotesi all’interno del codice disciplinare.

Anzi, il codice, è indispensabile se l’azienda, intende, adottare una misura conservativa.

Conclusioni

Bisognerà assolutamente evitare di essere assenti perché le conseguenze potrebbero essere difficili da risolvere.

Ovvio che se si è assenti per una giusta ragione è diverso.

Ma dev’essere una giusta causa contemplata anche nella giurisprudenza che ritiene alcune circostanze giustificate.

Francesco Bruschetta
Francesco Bruschetta
Ciao sono Francesco ma tutti mi chiamano Bruce e sono un copywriter. Ho la passione per la comunicazione web, la seo, il web design e perchè no, anche per i film di Charli Chaplin e le scampagnate con la mia mountain bike Cube

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