bonus benzina 2022

Bonus benzina 2022 per i dipendenti del settore privato: pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate per i buoni da 200 euro introdotti contro il caro-carburanti. I bonus non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. Possono accedervi i datori di lavoro privati (anche chi non svolge attività commerciale e i lavoratori autonomi, purchè abbiano dipendenti) e non le amministrazioni pubbliche.

Ecco il bonus benzina 2022 per i dipendenti

La platea dei beneficiari include solo i lavoratori dipendenti. I buoni possano essere corrisposti da subito, senza necessità di accordi contrattuali, e valgono per benzina, gasolio, Gpl e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici. Il bonus benzina per i dipendenti del settore privato è rappresentato da un buono da 200 euro. Le aziende, senza alcun obbligo, possono decidere se concederlo o meno ai propri lavoratori. L’importo non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente stesso.

Nel caso in cui un lavoratore dipendente benefici, nell’anno d’imposta 2022, di buoni benzina per euro 100 e di altri benefit (diversi dai buoni benzina) per un valore pari ad euro 300, quest’ultima somma sarà interamente sottoposta a tassazione ordinaria. Di contro, se il valore dei buoni benzina è pari ad euro 250 e quello degli altri benefit è pari ad euro 200, l’intera somma di euro 450 non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l’eccedenza di euro 50 relativa ai buoni benzina confluisce nell’importo ancora capiente degli altri benefit di cui all’articolo 51, comma 3, del Tuir.

Il profilo contabile

Sotto il profilo contabile, considerato che l’eventuale superamento delle soglie fissate
da ciascuna delle due discipline – articolo 51, comma 3, del TUIR e articolo 2 del d.l. n. 21
del 2022 – comporta, in linea di principio, l’integrale tassazione delle erogazioni effettuate a
favore del dipendente, si ritiene che le stesse debbano essere conteggiate e monitorate in
maniera distinta.

Inoltre, considerato che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno
2022, si ritiene opportuno ricordare che, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir, si
considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12
gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa
allargato).

Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di
lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva
percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il
provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore.

(Foto di andreas160578 da Pixabay)